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Legge regionale 28 giugno 2016, n. 40

Modificazioni dei comprensori di bonifica e disciplina transitoria in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 16/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regolamento approvato con regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico Sito esternodella legge 22 marzo 1900, n. 195 e Sito esternodella legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, la parte III;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );


Vista la legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 )


Considerato quanto segue:


1. Nelle more dell'individuazione delle società di revisione di cui all'articolo 20 della l.r. 79/2012 , visti i tempi indicati dalla legge stessa per l'approvazione da parte dell'assemblea consortile del bilancio di esercizio (30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento), si rende necessario modificare la l.r. 79/2012 , con riferimento ai bilanci consuntivi 2015, per consentire alle assemblee dei consorzi di bonifica di procedere alla loro approvazione con la procedura vigente anteriormente alla modifica dell'articolo 20 della l.r. 79/2012 effettuata ai sensi della l.r. 16/2016 ;


2. È necessario prevedere che i bilanci di esercizio 2015 dei consorzi di bonifica siano approvati dall'assemblea consortile previo parere obbligatorio della Regione Toscana;


3. È opportuno modificare gli articoli 5, 6 e 7 della l.r. 79/2012 riorganizzandone le previsioni, in modo che ciascun articolo tratti di un solo argomento, ossia, rispettivamente, dei comprensori di bonifica, delle modificazioni dei comprensori e dei consorzi e che sia individuato per ogni consorzio il comprensorio corrispondente.


4. Si rende necessario, non essendo entrata ancora in vigore la modifica disposta con l’articolo 26 della l.r. 16/2016 , modificare la delimitazione di un consorzio di bonifica, in particolare il comprensorio del Consorzio di bonifica Toscana Nord, mantenendone il perimetro attuale. Con riferimento, invece, ai Comuni di Badia Tedalda e Sestino, resta ferma l’esigenza che siano inseriti nel comprensorio dell’Alto Valdarno, dando seguito a quanto già previsto dall’articolo 34 bis della l.r. 79/2012 ;


5. In considerazione del termine di approvazione del bilancio di esercizio 2015, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.