Legge regionale 28 giugno 2016, n. 39
Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994 .
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l'articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Vista la sentenza della Corte costituzionale 124/2016, depositata in Cancelleria il 1° giugno 2016 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 8 giugno 2016, n. 23;
Considerato quanto segue:
1. La Corte costituzionale, con sentenza 124/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 2 e 3, della l.r. 3/1994 il quale stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato, riuniti in un unico ambito;
2. La sentenza sopracitata ha rilevato il contrasto della norma regionale con l’articolo 14 della l. 157/1992 il quale prevede che le regioni, “con apposite norme ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub provinciali possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali”;
3. È necessario intervenire sulla disposizione in argomento al fine di adeguarsi ai principi fissati dalla l. 157/2012 , nonché assicurare la continuità dell’azione amministrativa nelle more della nuova definizione territoriale degli ATC a livello sub provinciale da emanarsi al fine di ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale 124/2016;
4. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema, evitando pericolose soluzioni di continuità della gestione amministrativa, è necessario prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.