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Legge regionale 28 giugno 2016, n. 39

Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la sentenza della Corte costituzionale 124/2016, depositata in Cancelleria il 1° giugno 2016 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 8 giugno 2016, n. 23;


Considerato quanto segue:


1. La Corte costituzionale, con sentenza 124/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 2 e 3, della l.r. 3/1994 il quale stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato, riuniti in un unico ambito;


2. La sentenza sopracitata ha rilevato il contrasto della norma regionale con l’Sito esternoarticolo 14 della l. 157/1992 il quale prevede che le regioni, “con apposite norme ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub provinciali possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali”;


3. È necessario intervenire sulla disposizione in argomento al fine di adeguarsi ai principi fissati dalla Sito esternol. 157/2012 , nonché assicurare la continuità dell’azione amministrativa nelle more della nuova definizione territoriale degli ATC a livello sub provinciale da emanarsi al fine di ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale 124/2016;


4. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema, evitando pericolose soluzioni di continuità della gestione amministrativa, è necessario prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 56 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.