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Legge regionale 28 giugno 2016, n. 39

Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016

Art. 2
Disposizioni di prima applicazione
1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale, con deliberazione, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni sub provinciali entro il 30 novembre 2016. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina degli organi direttivi entro il 31 dicembre 2016. Entro il medesimo termine il Consiglio regionale provvede alla nomina dei revisori unici.
2. Allo scopo di garantire la gestione e la conservazione della fauna selvatica in conformità all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e fino alla nomina dei comitati di gestione ai sensi del comma 1, i comitati di gestione degli ATC, nominati ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia”), svolgono gestioni commissariali per le funzioni di cui all’articolo 12 della l.r. 3/1994, con riferimento a ciascuno dei sottoambiti ricadenti nel territorio di riferimento.(1)

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 56, art. 1.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 56 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.