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Legge regionale 16 giugno 2016, n. 37

Disposizioni in materia di esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche alla l.r. 7/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 22 giugno 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera q), dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 ;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);


Vista la legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005);


Considerato quanto segue:


1. Con la l.r. 20/2016 si è proceduto ad adeguare la legislazione regionale in materia di pesca nelle acque interne in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle legge regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), con il quale si è disposto il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in detta materia precedentemente esercitate dalle province;


2. Con tale adeguamento normativo sono state abrogate le disposizioni che permettevano alle province di avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di determinate funzioni senza contestualmente ricondurre tale possibilità in capo alla Regione;


3. E’ pertanto opportuno reintrodurre nel corpo della l.r. 7/2005 una specifica previsione normativa finalizzata a garantire alla Regione la possibilità di esercitare alcune funzioni avvalendosi, in particolare, delle associazioni di pescatori che agiscano unitariamente ovvero singolarmente qualora queste abbiano rilevanza nazionale;


Approva la presente legge


Art. 1
Esercizio di funzioni con soggetti terzi. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 7/2005
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), è inserito il seguente:
Art. 4 bis - Esercizio di funzioni con soggetti terzi
1. La Regione può avvalersi di soggetti terzi, in particolare di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente oppure, qualora esse abbiano rilevanza nazionale, anche
singolarmente, per l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) gestione delle zone di frega;
b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica;
c) gestione delle zone a regolamento specifico;
d) gestione di campi gara;
e) rilevazione dei retoni di cui all’articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;
f) gestione degli incubatoi ittici pubblici;
g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo e sua ridestinazione;
h) recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela.
2. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinate le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
”.
Art. 2
Norma transitoria
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.