Legge regionale 16 giugno 2016, n. 37
Disposizioni in materia di esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche alla l.r. 7/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 22 giugno 2016
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera q), dello Statuto;
Visto l’


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);
Vista la legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005);
Considerato quanto segue:
1. Con la l.r. 20/2016 si è proceduto ad adeguare la legislazione regionale in materia di pesca nelle acque interne in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della

2. Con tale adeguamento normativo sono state abrogate le disposizioni che permettevano alle province di avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di determinate funzioni senza contestualmente ricondurre tale possibilità in capo alla Regione;
3. E’ pertanto opportuno reintrodurre nel corpo della l.r. 7/2005 una specifica previsione normativa finalizzata a garantire alla Regione la possibilità di esercitare alcune funzioni avvalendosi, in particolare, delle associazioni di pescatori che agiscano unitariamente ovvero singolarmente qualora queste abbiano rilevanza nazionale;
Approva la presente legge