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Legge regionale 16 giugno 2016, n. 37

Disposizioni in materia di esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche alla l.r. 7/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 22 giugno 2016

Art. 1
Esercizio di funzioni con soggetti terzi. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 7/2005
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), è inserito il seguente:
Art. 4 bis - Esercizio di funzioni con soggetti terzi
1. La Regione può avvalersi di soggetti terzi, in particolare di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente oppure, qualora esse abbiano rilevanza nazionale, anche
singolarmente, per l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) gestione delle zone di frega;
b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica;
c) gestione delle zone a regolamento specifico;
d) gestione di campi gara;
e) rilevazione dei retoni di cui all’articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;
f) gestione degli incubatoi ittici pubblici;
g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo e sua ridestinazione;
h) recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela.
2. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinate le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.