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Legge regionale 14 giugno 2016, n. 36

Disposizioni in materia di demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 17 giugno 2016

Art. 5
Trattativa diretta. Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 77/2004
1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente:
Art. 25 bis Trattativa diretta
1. Si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi:
a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico;
b) vendita di immobili per i quali sia andata deserta l’offerta al pubblico;
c) vendita di immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a euro 50.000,00;
d) vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità ed il cui valore, quali beni a se stanti, siano ridotti a causa delle limitazioni d’uso derivanti dall’interclusione;
e) diritti reali su immobili di proprietà della Regione Toscana.
2. Nei casi di quote indivise di beni immobili si procede preliminarmente alla vendita a trattativa diretta con il comproprietario.
3. Nei casi previsti al comma 1, lettere b), c) ed e), ove si rilevi il potenziale interesse all’acquisto
di più soggetti, si procede con trattativa preceduta da gara informale mediante la pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale della Regione Toscana.
4. Il prezzo è stimato secondo i criteri individuati all'articolo 21. Nell’ipotesi di trattativa di cui al comma 1, lettera b), il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito per l’offerta al pubblico andata deserta.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.