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Legge regionale 14 giugno 2016, n. 36

Disposizioni in materia di demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 17 giugno 2016

Art. 2
Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 77/2004
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente:
Art. 6 bis Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo
1. Le opere pubbliche di proprietà regionale per le quali non è reperito il certificato finale di collaudo sono assunte in inventario sulla base di un atto, redatto da tecnici abilitati al collaudo, che ne verifichi la funzionalità in relazione alla categoria di appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell’opera.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.