Legge regionale 9 maggio 2016, n. 31
Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, dell' 11 maggio 2016
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto il


Visto il

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal

Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 aprile 2016;
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016) prevede l’adozione, da parte della Giunta regionale, di linee guida indirizzate ai comuni, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge medesima, per l’applicazione dell’


2. La Regione Toscana, con l’approvazione della deliberazione 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 ”(Norme per il governo del territorio”), ha determinato gli indirizzi di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, in coerenza con gli elementi di valore individuati negli stessi atti di pianificazione, con particolare riferimento alle schede dei sistemi costieri e alle schede d’ambito;
3. L’intervento legislativo è strumento per valorizzare gli elementi che caratterizzano il paesaggio e la fruizione sostenibile della costa attraverso la qualificazione dell’offerta turistico balneare, nonché per salvaguardare la gestione diretta delle imprese operanti in ambiti demaniali marittimi quale ulteriore elemento identitario e caratterizzante del sistema turistico balneare della coste della Toscana;
4. L’intervento legislativo si rende altresì necessario per garantire, nell’ambito delle procedure amministrative di competenza dei comuni, il rispetto del principio di proporzionalità che impone un corretto bilanciamento tra i principi di concorrenza e libertà di stabilimento e la tutela degli investimenti;
5. Considerata l’imminente apertura della stagione estiva balneare e la conseguente necessità, per i comuni, di ricevere indicazioni tese ad uniformare in tutta la Regione l’applicazione dell’


Approva la presente legge
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 157 del 7 luglio 2017 , si è espressa dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 157 del 7 luglio 2017 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 31 del 2016.