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Legge regionale 9 maggio 2016, n. 31

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, dell' 11 maggio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;


Visto il Sito esternodecreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 dicembre 1993, n. 494 e, in particolare, l’articolo 03, comma 4 bis;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ) e, in particolare, l’articolo 27, comma 3;


Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 aprile 2016;


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016) prevede l’adozione, da parte della Giunta regionale, di linee guida indirizzate ai comuni, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge medesima, per l’applicazione dell’Sito esternoarticolo 03, comma 4 bis, del d.l. 400/1993 , convertito dalla Sito esternol. 494/1993 , concernente il rilascio di concessioni demaniali marittime di durata superiore a sei anni ed inferiore a venti anni, in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;


2. La Regione Toscana, con l’approvazione della deliberazione 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 ”(Norme per il governo del territorio”), ha determinato gli indirizzi di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, in coerenza con gli elementi di valore individuati negli stessi atti di pianificazione, con particolare riferimento alle schede dei sistemi costieri e alle schede d’ambito;


3. L’intervento legislativo è strumento per valorizzare gli elementi che caratterizzano il paesaggio e la fruizione sostenibile della costa attraverso la qualificazione dell’offerta turistico balneare, nonché per salvaguardare la gestione diretta delle imprese operanti in ambiti demaniali marittimi quale ulteriore elemento identitario e caratterizzante del sistema turistico balneare della coste della Toscana;


4. L’intervento legislativo si rende altresì necessario per garantire, nell’ambito delle procedure amministrative di competenza dei comuni, il rispetto del principio di proporzionalità che impone un corretto bilanciamento tra i principi di concorrenza e libertà di stabilimento e la tutela degli investimenti;


5. Considerata l’imminente apertura della stagione estiva balneare e la conseguente necessità, per i comuni, di ricevere indicazioni tese ad uniformare in tutta la Regione l’applicazione dell’Sito esternoarticolo 03, comma 4 bis, del d.l. 400/1993 convertito dalla Sito esternol. 494/1993 , è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 157 del 7 luglio 2017 , si è espressa dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 157 del 7 luglio 2017 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 31 del 2016.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.