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Legge regionale 29 aprile 2016, n. 29

Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 6 maggio 2016





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ) e, in particolare, gli articoli 9 e 16;


Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 86 (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ” in attuazione della l.r. 22/2015 ) e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, e l’articolo 6, comma 2;


Considerato quanto segue:


1. L'articolo 2, comma 2, della l.r. 86/2015 ha inserito la lettera b bis) nel comma 1 dell’articolo 9, della l.r. 60/1996 al fine di assoggettare all’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi anche la “gestione di rifiuti priva della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione”;


2. Parallelamente l'articolo 6, comma 2, della l.r. 86/2015 ha modificato l’articolo 16 della l.r. 60/1996 introducendo, tra le fattispecie soggette a sanzione, anche la gestione non autorizzata dei rifiuti;


3. Gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno formulato rilievi di incostituzionalità degli articoli della l.r. 86/2015 sopra citati, assumendo che il legislatore regionale, invadendo la competenza legislativa statale, abbia introdotto una fattispecie del tutto nuova e diversa rispetto a quelle previste dalla Sito esternol. 549/1995 , istitutiva del tributo;


4. Le argomentazioni degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri appaiono difficilmente contestabili in un eventuale successivo ricorso alla Corte Costituzionale per illegittimità delle due norme sopra richiamate, atteso che la fattispecie della gestione non autorizzata, pur essendo stata introdotta dalla l.r. 86/2015 a chiarimento dei casi già previsti dalla normativa statale, di fatto, estende l’ambito di applicazione del tributo anche a casi non previsti dalla medesima normativa statale, le cui norme costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'Sito esternoarticolo 119 della Costituzione ;


5. È necessario, pertanto, procedere alla modifica della l.r. 60/1996 al fine di eliminare dalle fattispecie soggette all’applicazione del tributo e della connessa sanzione amministrava la “gestione di rifiuti priva della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione”;


6. È infine opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell’urgenza di rendere conforme la normativa regionale alla Sito esternol. 549/1995 ;


Approva la presente legge

Art. 1
Applicazione del tributo. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 60/1996
1. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ), è abrogata.
Art. 2
Sanzioni. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 60/1996
1. Al comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 60/1996 le parole: “e per la gestione non autorizzata” sono soppresse.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.