Legge regionale 29 aprile 2016, n. 29
Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996 .
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 6 maggio 2016
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
Vista la

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 86 (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'

Considerato quanto segue:
1. L'articolo 2, comma 2, della l.r. 86/2015 ha inserito la lettera b bis) nel comma 1 dell’articolo 9, della l.r. 60/1996 al fine di assoggettare all’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi anche la “gestione di rifiuti priva della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione”;
2. Parallelamente l'articolo 6, comma 2, della l.r. 86/2015 ha modificato l’articolo 16 della l.r. 60/1996 introducendo, tra le fattispecie soggette a sanzione, anche la gestione non autorizzata dei rifiuti;
3. Gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno formulato rilievi di incostituzionalità degli articoli della l.r. 86/2015 sopra citati, assumendo che il legislatore regionale, invadendo la competenza legislativa statale, abbia introdotto una fattispecie del tutto nuova e diversa rispetto a quelle previste dalla

4. Le argomentazioni degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri appaiono difficilmente contestabili in un eventuale successivo ricorso alla Corte Costituzionale per illegittimità delle due norme sopra richiamate, atteso che la fattispecie della gestione non autorizzata, pur essendo stata introdotta dalla l.r. 86/2015 a chiarimento dei casi già previsti dalla normativa statale, di fatto, estende l’ambito di applicazione del tributo anche a casi non previsti dalla medesima normativa statale, le cui norme costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'

5. È necessario, pertanto, procedere alla modifica della l.r. 60/1996 al fine di eliminare dalle fattispecie soggette all’applicazione del tributo e della connessa sanzione amministrava la “gestione di rifiuti priva della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione”;
6. È infine opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell’urgenza di rendere conforme la normativa regionale alla

Approva la presente legge