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Legge regionale 12 aprile 2016, n. 27

Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 20 aprile 2016

Art. 3
Poteri sostitutivi. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2010
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 3 bis, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), nei confronti dei comuni inadempienti in caso di:
a) inosservanza delle norme della presente legge e del piano regionale per la qualità dell'aria;
b) inerzia o ritardo nell'approvazione o nell’aggiornamento dei PAC;
c) approvazione dei PAC in difformità dai criteri e dalle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.