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Legge regionale 12 aprile 2016, n. 27

Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 20 aprile 2016

Art. 2
Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/2010
1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 13 della l.r. 9/2010 è aggiunto il seguente:
3 ter. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, nell'ambito della definizione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), determina specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo per l'individuazione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme dei singoli inquinanti, tenendo conto:
a) delle misurazioni effettuate, senza soluzioni di continuità, nei periodi di massima concentrazione dell'inquinante, ancorché a cavallo tra due anni di riferimento;
b) delle previsioni di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, formulate sulla base di tecniche di modellizzazione, anche sperimentali, coerenti con i metodi di valutazione stabiliti dal Sito esternod.lgs. 155/2010 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.