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Legge regionale 12 aprile 2016, n. 26

Disposizioni in materia di proventi di gestione e antincendio boschivo. Modifiche alla l.r. 39/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 20 aprile 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 62 dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 14 marzo 2016;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di assicurare agli enti gestori del patrimonio agricolo forestale regionale le risorse necessarie per realizzare, anche tramite le maestranze forestali, interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi, occorre modificare le disposizioni della l.r. 39/2000 in materia di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione, nonché le disposizioni in materia di interventi pubblici forestali, tra i quali sono compresi anche gli interventi sul patrimonio agricolo forestale;


2. A seguito del trasferimento alla Regione delle competenze in materia di coordinamento antincendi boschivi, disposto con la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), è opportuno armonizzare le norme relative alle competenze in materia di pianificazione antincendio boschivo per prevedere un’attuazione regionale della pianificazione tramite l’approvazione di programmi operativi territoriali annuali e comprendere nelle competenze regionali anche la predisposizione dell’inventario e della cartografia delle aree percorse da fuoco;


Approva la presente legge

Art. 1
Enti competenti. Modifiche all’articolo 3 ter della l.r. 39/2000
1. Al comma 2 dell’articolo 3 ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), le parole: “
, 70 bis
” sono soppresse.
Art. 2
Inventari speciali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 39/2000
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
1. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma1, curano la redazione degli inventari forestali speciali di cui all'articolo 11, comma 8, all'articolo 52, comma 5, e all'articolo 66, comma 4
.”.
Art. 3
Interventi pubblici forestali. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 39/2000
3. quater. I piani annuali di cui al comma 3 bis, vengono finanziati con i proventi di cui all’articolo 31 e con le risorse previste dagli strumenti della programmazione di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
). La determinazione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale determinati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’
articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012
.
”.
Art. 4
Proventi della gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 39/2000
1. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
2. I proventi vengono destinati dagli enti gestori ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi.
”.
Art. 5
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 70 della l.r. 39/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 70 della l.r. 39/2000 dopo le parole: “
piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB)
” sono inserite le seguenti: “
ed i programmi operativi territoriali annuali AIB articolati su base provinciale
”.
f bis) la predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione dell'attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale.
”.
Art. 6
Competenze degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2. Abrogazione dell’articolo 70 bis della l.r. 39/2000
Art. 7
Pianificazione dell’AIB. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 39/2000
b) programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla competente struttura della Giunta regionale.
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 74 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
6. I programmi operativi territoriali annuali AIB sono redatti con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono, in particolare, la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell’AIB nell’anno di riferimento.
”.
Art. 8
Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche all’articolo 76 della l.r. 39/2000
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 le parole:
“in presenza della tabellazione di cui all’articolo 70 bis, comma 2.
” sono sostituite dalle seguenti: “
in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB
.”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.