Menù di navigazione

Legge regionale 12 aprile 2016, n. 26

Disposizioni in materia di proventi di gestione e antincendio boschivo. Modifiche alla l.r. 39/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 20 aprile 2016

Art. 4
Proventi della gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 39/2000
1. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
2. I proventi vengono destinati dagli enti gestori ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.