Legge regionale 12 aprile 2016, n. 26
Disposizioni in materia di proventi di gestione e antincendio boschivo. Modifiche alla l.r. 39/2000 .
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 20 aprile 2016
Art. 4
Proventi della gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 39/2000
1. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
2. I proventi vengono destinati dagli enti gestori ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi.
”. 2. Il comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 39/2000 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.