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Legge regionale 18 marzo 2016, n. 25

Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 23 marzo 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'Sito esternoarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);


Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”);


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 3 dicembre 2015;


Visto il parere, favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’11 gennaio 2016;


Considerato che:


1. Al fine di adeguare la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di turismo alla sopravvenuta normativa di riordino delle funzioni delle province, è modificato l’assetto delle competenze amministrative. Il nuovo assetto diverrà efficace dalla data dell'effettivo trasferimento delle funzioni provinciali secondo quanto stabilito dalla l.r. 22/2015 .

In particolare sono attribuite:


a) alla Regione la funzione della formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore del turismo;


b) ai comuni le funzioni in materia di esercizio delle strutture ricettive, esercizio delle attività professionali, accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale; sono altresì attribuite ai comuni le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, da esercitarsi in forma associata;


c) ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni proprie dei comuni, le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo nonché quelle di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, fino a quando non vi provvedano i comuni;


d) alla Città metropolitana di Firenze le funzioni in materia di accoglienza e informazione relativa all’offerta del territorio della stessa città metropolitana, agenzie di viaggi e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.


2. Al fine di garantire il raccordo tra le esigenze di promozione turistica di livello locale e quelle di interesse regionale, viene ridisciplinata la cabina di regia del turismo, composta da rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie;


3. Al fine di aggiornare le disposizioni in materia di avvio delle attività turistico-ricettive e dell’esercizio delle professioni alla vigente normativa, viene sostituita la denuncia di inizio di attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e si prevede lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'impresa turistica;


4. Al fine di conformarsi a quanto previsto dal Sito esternod.lgs. 79/2011 , viene eliminato l’obbligo di comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive previsto a carico delle imprese;


5. Si ritiene opportuno eliminare il riferimento al piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) al fine di adeguarsi al modello di programmazione definito dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2015, n. 89;


6. Si accoglie il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e si adegua conseguentemente il testo della presente legge;


7. Al fine di consentire una rapida attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 22/2015 , è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo)
Artt. da 1 a 84
Abrogati.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)
Art. 85
Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2015
Art. 86
Modifiche all’allegato B della l.r. 22/2015 in materia di turismo
1. La lettera A) dell’allegato B della l.r. 22/2015 è sostituita dalla seguente:
A) TURISMO:
Articoli 3 bis, 4 e 4 ter
della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42
(Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);
Articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17
(Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET;
CAPO III
Norme finali
Art. 87
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

[Abrogati con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.]

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.