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Legge regionale 18 marzo 2016, n. 25

Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 23 marzo 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'Sito esternoarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);


Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”);


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 3 dicembre 2015;


Visto il parere, favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’11 gennaio 2016;


Considerato che:


1. Al fine di adeguare la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di turismo alla sopravvenuta normativa di riordino delle funzioni delle province, è modificato l’assetto delle competenze amministrative. Il nuovo assetto diverrà efficace dalla data dell'effettivo trasferimento delle funzioni provinciali secondo quanto stabilito dalla l.r. 22/2015 .

In particolare sono attribuite:


a) alla Regione la funzione della formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore del turismo;


b) ai comuni le funzioni in materia di esercizio delle strutture ricettive, esercizio delle attività professionali, accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale; sono altresì attribuite ai comuni le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, da esercitarsi in forma associata;


c) ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni proprie dei comuni, le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo nonché quelle di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, fino a quando non vi provvedano i comuni;


d) alla Città metropolitana di Firenze le funzioni in materia di accoglienza e informazione relativa all’offerta del territorio della stessa città metropolitana, agenzie di viaggi e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.


2. Al fine di garantire il raccordo tra le esigenze di promozione turistica di livello locale e quelle di interesse regionale, viene ridisciplinata la cabina di regia del turismo, composta da rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie;


3. Al fine di aggiornare le disposizioni in materia di avvio delle attività turistico-ricettive e dell’esercizio delle professioni alla vigente normativa, viene sostituita la denuncia di inizio di attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e si prevede lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'impresa turistica;


4. Al fine di conformarsi a quanto previsto dal Sito esternod.lgs. 79/2011 , viene eliminato l’obbligo di comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive previsto a carico delle imprese;


5. Si ritiene opportuno eliminare il riferimento al piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) al fine di adeguarsi al modello di programmazione definito dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2015, n. 89;


6. Si accoglie il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e si adegua conseguentemente il testo della presente legge;


7. Al fine di consentire una rapida attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 22/2015 , è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

[Abrogati con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.]

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.