Legge regionale 18 marzo 2016, n. 25
Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 23 marzo 2016
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)
Art. 85
Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2015
1. Il comma 8 dell’articolo 13 della l.r. 22/2015 è abrogato.”
Art. 86
Modifiche all’allegato B della l.r. 22/2015 in materia di turismo
1. La lettera A) dell’allegato B della l.r. 22/2015 è sostituita dalla seguente:
“
A) TURISMO:
Articoli 3 bis, 4 e 4 ter
della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);
Articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17
(Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET;
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.