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Legge regionale 11 marzo 2016, n. 24

Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 64/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 18 marzo 2016

Art. 17
Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di impianti esistenti. Modifiche all’articolo 11 quater della l.r. 64/2009
1. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera b), richiede la presentazione di idonea documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, ivi compresa una dichiarazione giurata rilasciata da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, attestante il livello di rischio dell’impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare al medesimo.
”.
2. Ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, la struttura regionale competente, verificata la documentazione di cui al comma 1, prescrive gli interventi di adeguamento necessari indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione dei relativi progetti.
”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 11 quater della l.r. 64/2009 le parole “
dalla provincia.
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla struttura regionale competente.
”.
4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all'attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.
”.
6. La struttura regionale competente dispone la chiusura definitiva dell'esercizio degli impianti per i quali non è stata prodotta la documentazione di cui al comma 1, o la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2.
”.
6. Al comma 7 dell’articolo 11 quater della l.r. 64/2009 le parole: “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.