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Legge regionale 11 marzo 2016, n. 24

Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 64/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 18 marzo 2016

Art. 15
Valutazione delle denunce di esistenza. Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 64/2009
2. Al comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 64/2009 le parole: “
il Nucleo trasmette alla provincia il parere di cui al comma 1. La provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 11 bis della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:
3. Nel caso di impianti da regolarizzare o da autorizzare in sanatoria la struttura regionale competente:
a) se dalla denuncia di esistenza risultano elementi idonei ad attestare, sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive, della georeferenziazione e dello stato di manutenzione dichiarato, un basso livello di rischio, anche indotto, come definito sulla base dei criteri previsti nel regolamento di cui all'articolo 14, provvede secondo quanto previsto all'articolo 11 ter, commi 2, 3 e 4;
b) se dalla denuncia di esistenza non risultano elementi idonei a consentire l'attestazione di basso livello di rischio di cui alla lettera a), provvede secondo quanto previsto all'articolo 11 quater.
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 bis della l.r. 64/2009 è aggiunto il seguente:
3 bis) La struttura regionale competente individua altresì gli impianti di cui ai commi 2 e 3, lettera a), per i quali, previa valutazione di esclusione di rischi per l’incolumità pubblica, trovano applicazione le deroghe di cui all’articolo 1, comma 5 ter, ivi compresa l’esenzione dalla presentazione della relazione di cui all’articolo 11 ter, comma 2, lettera a).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.