Legge regionale 9 marzo 2016, n. 23
Norme transitorie in materia di piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006 .
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 16 marzo 2016
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i bis), n) ed o), dello Statuto;
Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);
Considerato quanto segue:
1. La l.r. 8/2006 ed il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R, hanno mostrato alcune difficoltà attuative che rendono opportuna, a tutela degli operatori di settore e di quelle strutture in via di adeguamento che rivestono un ruolo di presidio sociale e di salute per l’intera comunità, una proroga di alcuni mesi del termine entro cui le piscine devono adeguarsi alle disposizioni contenute nella normativa citata;
Approva la presente legge
Art. 1
- Norme transitorie. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/2006
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) è sostituito dal seguente:
“
1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre 2016.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.