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Legge regionale 9 marzo 2016, n. 23

Norme transitorie in materia di piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 16 marzo 2016

Art. 1
- Norme transitorie. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/2006
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) è sostituito dal seguente:
1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre 2016.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.