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Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22

Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)

Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I - Oggetto
Art. 1 - Oggetto
chudere cartella CAPO II - Attività di promozione economica e turistica
Art. 2 - Attività di promozione economica
Art. 3 - Programmazione delle attività di promozione economica e turistica
chudere cartella CAPO III - Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET)
Art. 4 - Costituzione dell'Agenzia regionale di promozione turistica
Art. 5 - Natura giuridica
Art. 6 - Funzioni
Art. 6 bis - Indirizzi regionali
Art. 7 - Programma operativo
Art. 8 - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
Art. 9 - Organi
Art. 10 - Direttore
Art. 11 - Attribuzioni del direttore
Art. 12 - Bilancio
Art. 13 - Regolamento di amministrazione e contabilità
Art. 14 - Collegio dei revisori
Art. 15 - Compensi e rimborsi spese
Art. 16 - Finanziamento dell'Agenzia regionale di promozione turistica
chudere cartella CAPO IV - Decorrenza della riforma dell’APET e disciplina transitoria per il trasferimento delle funzioni e del personale
Art. 17 - Decorrenza della riforma dell’APET
Art. 18 - Funzioni del Direttore e del Collegio dei revisori
Art. 19 - Trasferimento del personale
chudere cartella CAPO V - Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane)
Art. 20 - Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 53/2008
chudere cartella CAPO VI - Norme finali
Art. 21 - Norma finanziaria
Art. 22 - Abrogazioni
Art. 23 - Entrata in vigore

Note del Redattore:

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Periodo soppresso con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 60.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 61.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 20.

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Parole così sostituite con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 23.

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Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 81 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 83 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 84 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 86 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.