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Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22

Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)

Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

CAPO VI
Norme finali
Art. 21
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), di competenza dall’Agenzia, è autorizzata la spesa massima di euro 3.500.000,00 annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione di spesa n. 7 “Turismo”, programma n. 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016/2018.
2. Le somme che residuano sul bilancio di previsione 2016 – 2018 rispetto all’esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), pari ad euro 2.000.000,00 annui, sono riallocate sul bilancio regionale ai fini dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).
3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2016 – 2018 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
Anno 2016
– in diminuzione, missione di spesa n. 7 “Turismo”, programma n. 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 2.000.000,00;
- in aumento, missione di spesa n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma n. 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 1.000.000,00;
- in aumento, missione di spesa n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, programma n. 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 1.000.000,00.
Anno 2017
- in diminuzione, missione di spesa n. 7 “Turismo”, programma n. 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 2.000.000,00;
- in aumento, missione di spesa n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma n. 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 1.000.000,00;
- in aumento, missione di spesa n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, programma n. 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 1.000.000,00.
Anno 2018
-in diminuzione, missione di spesa n. 7 “Turismo”, programma n. 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 2.000.000,00;
- in aumento, missione di spesa n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma n. 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 1.000.000,00;
- in aumento, missione di spesa n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, programma n. 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 1.000.000,00.
4. Le risorse per il finanziamento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), sono stimate in euro 1.800.000,00 per l'anno 2016 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione di spesa n. 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma n. 02 “Segreteria generale”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.
5. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 19, comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie e conseguenti variazioni di bilancio tra le risorse stanziate nell'ambito della missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma n. 02 "Segreteria generale" - Titolo I "Spese correnti" e quelle da stanziare corrispondentemente nell'ambito della pertinente missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma n. 10 "Risorse umane" - Titolo I "Spese correnti" del bilancio regionale 2016– 2018. Tali variazioni di bilancio avvengono in quota parte determinata sulla base della decorrenza per il 2016 e per annualità intere a decorrere dal 1° gennaio 2017.
7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 22
Abrogazioni
1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell’agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo);
b) legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”).
Art. 23
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Periodo soppresso con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 60.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 61.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 20.

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Parole così sostituite con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 23.

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Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 81 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 83 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 84 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 86 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.