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Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22

Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)

Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

CAPO IV
Decorrenza della riforma dell’APET e disciplina transitoria per il trasferimento delle funzioni e del personale
Art. 17
Decorrenza della riforma dell’APET
1. L’Agenzia opera a decorrere dal 1° aprile 2016. Fino all’adozione degli atti di organizzazione dell’Agenzia continuano ad applicarsi gli atti organizzativi dell’APET.
2. A decorrere dal 1° aprile 2016 la Regione subentra nella titolarità delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d), nei rapporti giuridici attivi e passivi direttamente afferenti alle stesse e nella titolarità delle risorse e del patrimonio mobiliare inerente all'esercizio di tali funzioni, sulla base di un verbale di consegna sottoscritto dalle parti interessate. Dalla medesima data il personale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), è trasferito nei ruoli organici della Regione.
3. Gli eventuali oneri derivanti dal subentro di cui al comma 2, sono detratti dai contributi regionali spettanti all’Agenzia ai sensi dell’articolo 16.
Art. 18
Funzioni del Direttore e del Collegio dei revisori
1. Il Direttore dell’APET, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
2. Ai fini del trasferimento alla Regione delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d), e del relativo personale, il Direttore svolge le seguenti funzioni:
a) effettua una ricognizione dei rapporti di lavoro, dei rapporti giuridici attivi e passivi e della consistenza del patrimonio mobiliare dell’APET in essere alla data del 31 marzo 2016;
b) individua, di concerto con il direttore della competente struttura della Giunta regionale, il personale da trasferire nei ruoli organici della Regione per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d), secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale che approva la ricognizione di cui alla lettera a), e definisce la dotazione organica dell’Agenzia di cui all’articolo 4.
3. Il Collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato e certifica l’atto di ricognizione di cui al comma 2, lettera a).
4. La Giunta regionale, ai fini dell’approvazione della deliberazione di cui al comma 2, lettera b), attiva un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali.
Art. 19
Trasferimento del personale
1. Al personale trasferito di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata presso l’APET.
2. A decorrere dal 1° aprile 2016, le risorse necessarie per le retribuzioni, già spettanti presso l'Agenzia al personale trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale, sono finanziate con le risorse regionali di cui alla missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma n. 02 "Segreteria generale" - Titolo I "Spese correnti" del bilancio regionale, determinando un corrispondente minor trasferimento dalla predetta missione n. 1, programma n. 02 all'Agenzia. Le risorse necessarie per le retribuzioni confluiscono nella pertinente missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma n. 10 "Risorse umane" - Titolo I "Spese correnti" del bilancio regionale.
3. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 2, a decorrere dal 1° aprile 2016, le risorse dell'Agenzia destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro “CCNL” relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali), confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione destinate alle medesime finalità. L'Agenzia riduce le risorse anzidette di rispettiva competenza presenti nei relativi fondi del medesimo importo complessivo. (1)

Periodo soppresso con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 12.

Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi di oneri riflessi.
4. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell’applicazione dell’Sito esternoarticolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”). La predetta somma rileva, invece, per l'Agenzia ai fini del rispetto dell'Sito esternoarticolo 1, comma 557, della l. 296/2006 .
5. Il personale trasferito titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31 marzo 2016 mantiene la titolarità dello stesso fino al termine del relativo incarico. La declaratoria della posizione organizzativa può essere modificata nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d).
6. A decorrere dal 1° aprile 2016 cessano di avere effetto i comandi presso altre amministrazioni eventualmente in essere per il personale trasferito.
7. A far data dal 1° aprile 2016 la dotazione organica della Giunta regionale è incrementata del numero di unità di personale del comparto e di qualifica dirigenziale oggetto di trasferimento nei ruoli regionali. A decorrere dal 1° aprile 2016 l'Agenzia provvede a ridurre la propria dotazione organica in conformità alla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b).

Note del Redattore:

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Periodo soppresso con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 60.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 61.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 20.

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Parole così sostituite con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 23.

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Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 81 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 83 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 84 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 86 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.