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Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22

Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)

Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

CAPO III
Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET)
Art. 4
Costituzione dell'Agenzia regionale di promozione turistica
1. L'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET), già istituita dalla l.r. 6/2000 , è disciplinata dalla presente legge, assume la denominazione di Toscana promozione turistica e costituisce l’Agenzia regionale di promozione turistica (di seguito Agenzia).
Art. 5
Natura giuridica
1. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.
Art. 6
Funzioni
1. L'Agenzia realizza le iniziative e le attività della Regione in materia di promozione turistica come definita dalla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) (18)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 12.

.
2. L'Agenzia attua le iniziative e le attività di cui al comma 1, mediante:
a) l’organizzazione diretta delle stesse;
b) la partecipazione a progetti di promozione degli altri soggetti pubblici operanti a livello locale, nazionale e internazionale.
3. L'Agenzia opera sulla base del programma operativo di cui all’articolo 7.
Art. 6 bis
1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre (19)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 81.

di ogni anno, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, (9)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 21.

approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma operativo, di cui all’articolo 7, sulla base delle risorse disponibili.
Art. 7
1. Il Direttore dell’Agenzia, in attuazione degli indirizzi di cui all’articolo 6 bis, adotta e trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, una proposta di programma operativo (20)

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82.

triennale delle attività di promozione turistica (10)

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 22.

(12)

Parole soppresse con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 25.

.
2. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul budget economico (21)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82.

di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, la Giunta regionale approva il programma operativo dell’Agenzia e lo trasmette al Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale prescrive al Direttore dell’Agenzia la modifica del programma operativo nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al budget economico (21)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82.

approvato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.
Art. 8
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Agenzia definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore dell'Agenzia. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Agenzia.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore dell'Agenzia in coerenza con il programma operativo di cui all'articolo 7 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il Direttore dell'Agenzia, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 9
Organi
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore;
b ) il Collegio dei revisori.
2. Agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
Art. 10
Direttore
1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica o, in alternativa, con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private operanti nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica equiparabili all'Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico del Direttore è determinato, con atto del Presidente della Giunta regionale, in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009 , inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'Agenzia.
6. Nel caso in cui l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'Agenzia, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'Agenzia, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
7. Nel caso in cui l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'Agenzia il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'Agenzia provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
9. La valutazione del Direttore dell'Agenzia è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell'organismo indipendente di valutazione.
10. Il contratto del Direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008 , anche per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma di promozione economica per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore;
c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa;
c bis) mancata adozione del budget economico (22)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 83.

o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 12, commi 3 e 7 per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore. (6)

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 61.

Art. 11
Attribuzioni del direttore
1. Il Direttore rappresenta legalmente l'Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale.
2. Il Direttore:
a) adotta la relazione previsionale e programmatica, il budget economico (23)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 84.

ed il bilancio di esercizio;
b) adotta la proposta di programma operativo;
c) adotta i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie;
d) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
e) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione;
f) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia.
Art. 12
1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. I contenuti del budget economico (24)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
3. Il budget economico (24)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

è adottato dal Direttore dell’Agenzia e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (24)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Agenzia, entro venti giorni dal ricevimento del budget (25)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (25)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

stesso. L’Agenzia trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (25)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (25)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget (25)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

.
6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’Agenzia alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
Art. 13
Regolamento di amministrazione e contabilità
1. II regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia, adottato dal Direttore, è approvato dalla Giunta regionale e definisce, in particolare, i criteri e le modalità per il funzionamento dell'Agenzia.
Art. 14
Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il Collegio resta in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. Il Collegio esamina gli atti amministrativi dell'Agenzia sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa. A tal fine, gli atti sono trasmessi dal Direttore entro cinque giorni dalla loro adozione.
4. Il Collegio si esprime su ciascun atto entro quindici giorni dal ricevimento e ha facoltà di acquisire tutta la documentazione d'ufficio.
5. Le osservazioni del Collegio sono immediatamente comunicate al Direttore.
6. Il Direttore, se ritiene di adeguarsi ai rilievi del Collegio, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento degli stessi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata notizia al Collegio medesimo. In caso contrario, è comunque tenuto a motivare le proprie valutazioni e a comunicarle al Collegio.
7. Salvo l'adeguamento totale o parziale alle osservazioni del Collegio, gli atti diventano esecutivi decorso il termine di cui al comma 4.
8. Il Collegio vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
9. La relazione, con la quale il Collegio esprime il parere sul budget (26)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 86.

dell'ente, contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
10. Il Collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
11. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
12. Il Collegio esercita una valutazione complessiva dell'attività dell'Agenzia formulando rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio.
Art. 15
Compensi e rimborsi spese
1. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari al 2 per mille del valore della produzione, fino ad un massimo di 10.000,00 euro all’anno.
2. Ai membri del Collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari all’1 per mille del valore della produzione, fino ad un massimo di 7.000,00 euro all’anno.
3. Ai membri del Collegio dei revisori residenti in comuni diversi da quello ove ha sede l'Agenzia è dovuto, in occasione delle sedute, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.
Art. 16
Finanziamento dell'Agenzia regionale di promozione turistica
1. Le entrate finanziarie dell'Agenzia sono costituite:
a) dal finanziamento disposto dalla Regione per la realizzazione delle attività previste nel programma operativo di cui all'articolo 7;(11)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 23.

b) dai finanziamenti europei, nazionali e degli altri enti pubblici disposti per la realizzazione di iniziative promosse dagli stessi soggetti;
c) dai finanziamenti derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi, pubblici e privati, alle attività regionali di promozione turistica;
d) dagli stanziamenti disposti dalla Regione per le spese di funzionamento dell'Agenzia.

Note del Redattore:

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Periodo soppresso con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 60.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 61.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 20.

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Parole così sostituite con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 23.

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Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 81 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 83 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 84 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 86 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.