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Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22

Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)

Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 3
Programmazione delle attività di promozione economica e turistica(8)

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 20.

1. La Regione definisce le strategie di intervento in materia di promozione economica e turistica nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all' articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).
2. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l’anno successivo.
3. La nota di aggiornamento, di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
4. Gli ambiti delle attività di promozione economica e turistica le cui priorità sono contenute nel DEFR sono:
a) le attività di promozione turistica, la cui realizzazione è attribuita all’Agenzia regionale di promozione turistica di cui all’articolo 4;
b) le attività della Fondazione sistema Toscana inerenti alla promozione dell’immagine complessiva delle risorse produttive e turistiche, da recepire nel programma di attività di cui all’articolo 3 della l.r. 61/2018 (17)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 11.

;
c) le iniziative proposte o realizzate da soggetti terzi, aventi carattere strategico nell’ambito delle politiche regionali;
d) le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, con proprie deliberazioni definisce le modalità per l’attuazione degli interventi contenuti nella nota di aggiornamento al DEFR con riferimento agli ambiti di cui al comma 4, lettere c) e d) .

Note del Redattore:

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Periodo soppresso con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 60.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 61.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 20.

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Parole così sostituite con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 23.

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Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 81 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 83 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 84 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 86 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.