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Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22

Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)

Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), n) o) e z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;


Considerato che:


1. Il sistema di promozione economica a sostegno delle attività produttive e di supporto al processo di internazionalizzazione delle imprese, attualmente vigente nell'ordinamento regionale toscano, è delineato dalla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell’agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo). Con la successiva legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”), in accordo con il sistema camerale e con gli enti statali competenti, è stata istituita l'Agenzia regionale di promozione economica (APET) quale soggetto unitario che realizza il coordinamento operativo e la gestione delle attività di promozione economica;


2. Nel corso degli ultimi quindici anni il sistema della promozione economica ha registrato una serie di evoluzioni e modificazioni: le crescenti esigenze di politiche di razionalizzazione della spesa pubblica, il mutato rapporto con gli enti nazionali del settore, l’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e l’Ente nazionale per il turismo (ENIT), la riforma del sistema camerale in corso di attuazione;


3. Alla luce di questi cambiamenti si è reso necessario rivisitare il quadro legislativo in modo da consentire la razionalizzazione dell’azione regionale e l’efficientamento delle risorse destinate alla promozione;


4. Al fine di ricondurre a uno strumento unitario la programmazione regionale delle attività di promozione economica e turistica, viene prevista l’abrogazione della l.r. 28/1997 e l’approvazione di un piano annuale nel quale confluiranno le strategie della Regione nei diversi ambiti di intervento: promozione dell’immagine complessiva della Toscana, iniziative di internazionalizzazione, promozione dell’offerta turistica e attrazione degli investimenti;


5. Al fine di rafforzare la funzione regionale di promozione turistica, tenendo conto del mutato quadro istituzionale che vede la Regione configurarsi quale unico soggetto titolare della funzione di promozione nel settore del turismo, viene abrogata la legge istitutiva dell’APET e si costituisce l’Agenzia regionale di promozione turistica;


6. Per l’attuazione della riforma dell’APET è necessario prevedere un breve periodo transitorio per consentire lo svolgimento delle operazioni preliminari al trasferimento delle funzioni e del personale alla Regione;


7. Abrogato; (14)

Punto abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.



8.Il parere istituzionale della Prima Commissione è stato sostanzialmente accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge;


9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Periodo soppresso con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 60.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 61.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 20.

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Parole così sostituite con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 23.

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Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 81 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 83 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 84 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 86 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.