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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 21

Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 28/1993 , 87/1997 e 42/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);


Vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale);


Vista la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera b), e l’articolo 13, comma 6;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. È necessario dare attuazione alla l.r. 22/2015 relativamente alle disposizioni che prevedono il trasferimento della funzione di tenuta degli albi regionali del terzo settore dalle province ai comuni capoluogo, che la esercitano su tutto il territorio della provincia;


2. È necessario di conseguenza modificare le leggi regionali che disciplinano la tenuta degli albi delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale;


3. Di accogliere, sostanzialmente, il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


Approva la presente legge

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato)
Art. 1
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 28/1993
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), le parole: “
E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato articolato in sezioni provinciali tenute dai comuni capoluogo di provincia
.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 28/1993 le parole: “
Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale l’organizzazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
comune capoluogo della provincia tramite il comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 28/1993 è inserito il seguente:
2 bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale l’organizzazione trasmette la domanda e la relativa documentazione di cui al comma 2 al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni dalla presentazione
.”.
4. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 28/1993 è sostituito dal seguente:
3. Il comune capoluogo di provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta l’atto per l’iscrizione dell’organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando le attività per le quali l’iscrizione stessa è disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, è adottato l’atto motivato di diniego.
”.
Art. 2
Consultazioni delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/1993
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 28/1993 le parole: “
delle Province
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei comuni capoluogo di provincia
”.
Art. 3
Consulte comunali delle organizzazioni di volontariato Modifiche all'articolo 6 della l.r. 28/1993
1. Nella rubrica dell'articolo 6 della l.r. 28/1993 le parole: “
e provinciali
” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 28/1993 le parole: “
e le Province
” sono soppresse.
Art. 4
Consulta regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 28/1993
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 28/1993 le parole: “
e provinciali
” sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 28/1993 le parole: “
consulte provinciali del volontariato
” sono sostituite dalle seguenti: “
consulte del volontariato dei comuni capoluogo di provincia
”.
3. Il comma 10 dell'articolo 7 della l.r. 28/1993 è sostituito dal seguente:
10. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso spese in conformità alla disciplina vigente per i dirigenti regionali.
”.
Art. 5
Qualificazione e aggiornamento dei volontari. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/1993
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 28/1993 le parole: “
Consulte provinciali del volontariato
” sono sostituite dalle seguenti: “
consulte del volontariato dei comuni capoluogo di provincia
”.
Art. 6
Revisione periodica del registro regionale. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/1993
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 28/1993 le parole: “
alla Provincia in cui hanno sede legale
” sono sostituite dalle seguenti: “
al comune capoluogo della provincia nel territorio della quale hanno sede legale
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 28/1993 le parole: “
La Provincia è tenuta
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il comune capoluogo di provincia è tenuto
”.
3. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 28/1993 le parole: “
Presidente della Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
comune capoluogo di provincia
”.
Art. 7
Cancellazione dal registro regionale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 28/1993
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 28/1993 le parole: “
Presidente della Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
comune capoluogo di provincia
”.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale)
Art. 8
Albo regionale. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 87/1997
Art. 9
Procedure per l’iscrizione all’albo regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 87/1997
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 87/1997 è inserito il seguente:
6 bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale la cooperativa o il consorzio trasmette la domanda e la relativa documentazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni dalla presentazione.
”.
Art. 10
Revisione dell’albo. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 87/1997
Art. 11
Cancellazione dall’albo. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 87/1997
Art. 12
Ricorso in opposizione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 87/1997
CAPO III
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”)
Art. 13
Conferimento delle funzioni ai comuni capoluogo di provincia. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 42/2002
1. Nella rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”), le parole: “
alle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai comuni capoluogo di provincia
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 42/2002 le parole: “
alle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai comuni capoluogo di provincia che le esercitano per il territorio provinciale di riferimento
”.
Art. 14
Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 42/2002
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 42/2002 le parole: “
inoltrano la domanda di iscrizione alle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
presentano la domanda d’iscrizione al comune capoluogo di provincia tramite il comune nel cui territorio esse hanno sede legale.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 42/2002 è inserito il seguente:
1 bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale l’associazione di promozione sociale trasmette la domanda al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni
dalla presentazione.
”.
Art. 15
Ricorsi avverso provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 42/2002
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 42/2002 le parole: “
delle Province
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei comuni capoluogo di provincia
”.
Art. 16
Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione e gli enti locali. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 42/2002
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 42/2002 le parole: “
le Province
” e “
delle Province
,” sono soppresse.
Art. 17
Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 42/2002
1. Il comma 9 dell'articolo 15 della l.r. 42/2002 è sostituito dal seguente:
9. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso spese in conformità alla disciplina vigente per i dirigenti regionali.
”.
Art. 18
Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale Modifiche dell'articolo 16 della l.r. 42/2002
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 42/2002 le parole: “
dalle Province
” sono sostituite dalle seguenti: “
dai comuni capoluogo di provincia
”.
Art. 19
Regolamenti di esecuzione. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 42/2002
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 42/2002 è sostituito dal seguente:
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, i comuni capoluogo di provincia approvano un regolamento che definisce:
a) il procedimento per l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione;
b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale;
c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale che devono essere
riportati sul registro regionale.
”.
CAPO IV
Norme transitorie e finali
Art. 20
Norme transitorie
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dai comuni capoluogo di provincia.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.