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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 21

Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 28/1993 , 87/1997 e 42/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);


Vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale);


Vista la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera b), e l’articolo 13, comma 6;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. È necessario dare attuazione alla l.r. 22/2015 relativamente alle disposizioni che prevedono il trasferimento della funzione di tenuta degli albi regionali del terzo settore dalle province ai comuni capoluogo, che la esercitano su tutto il territorio della provincia;


2. È necessario di conseguenza modificare le leggi regionali che disciplinano la tenuta degli albi delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale;


3. Di accogliere, sostanzialmente, il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.