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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 21

Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 28/1993 , 87/1997 e 42/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

CAPO III
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”)
Art. 13
Conferimento delle funzioni ai comuni capoluogo di provincia. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 42/2002
1. Nella rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”), le parole: “
alle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai comuni capoluogo di provincia
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 42/2002 le parole: “
alle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai comuni capoluogo di provincia che le esercitano per il territorio provinciale di riferimento
”.
Art. 14
Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 42/2002
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 42/2002 le parole: “
inoltrano la domanda di iscrizione alle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
presentano la domanda d’iscrizione al comune capoluogo di provincia tramite il comune nel cui territorio esse hanno sede legale.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 42/2002 è inserito il seguente:
1 bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale l’associazione di promozione sociale trasmette la domanda al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni
dalla presentazione.
”.
Art. 15
Ricorsi avverso provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 42/2002
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 42/2002 le parole: “
delle Province
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei comuni capoluogo di provincia
”.
Art. 16
Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione e gli enti locali. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 42/2002
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 42/2002 le parole: “
le Province
” e “
delle Province
,” sono soppresse.
Art. 17
Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 42/2002
1. Il comma 9 dell'articolo 15 della l.r. 42/2002 è sostituito dal seguente:
9. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso spese in conformità alla disciplina vigente per i dirigenti regionali.
”.
Art. 18
Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale Modifiche dell'articolo 16 della l.r. 42/2002
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 42/2002 le parole: “
dalle Province
” sono sostituite dalle seguenti: “
dai comuni capoluogo di provincia
”.
Art. 19
Regolamenti di esecuzione. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 42/2002
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 42/2002 è sostituito dal seguente:
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, i comuni capoluogo di provincia approvano un regolamento che definisce:
a) il procedimento per l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione;
b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale;
c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale che devono essere
riportati sul registro regionale.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.