Menù di navigazione

Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 93
Pesca professionale. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 7/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: “
dalle province,
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal piano di cui all’articolo 8,
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: “
provincia di residenza del richiedente
” sono sostituite dalle seguenti: “
competente struttura della Giunta regionale
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: “
Le province iscrivono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale iscrive
”.
4. Al comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: “
Le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale può
”.
5. Il comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
6. I pescatori professionali forniscono alla competente struttura della Giunta regionale dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, la competente struttura della Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.
”.
6. Al comma 7 dell’articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: “
delle province
” sono soppresse.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.