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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 92
Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 7/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 7/2005 le parole: “
Le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale può
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
2. La competente struttura della Giunta regionale in materia di difesa del suolo, in caso di interventi che comportino l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrive obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica, determinati dalla competente struttura in materia di pesca nelle acque interne, sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Regione una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua. In caso di opere regionali sono previste misure di mitigazione.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.