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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 9
Disposizioni transitorie. Inserimento dell’articolo 7 bis nella 3/1994
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente articolo:
Art. 7 bis Disposizioni transitorie
1. A seguito dell’approvazione del piano stralcio di cui all’
articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10
(Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla
l.r. 3/1994
), i piani faunistici venatori provinciali restano validi sino all’entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
(Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della
l.r. 22/2015
. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), gli interessati presentano alla struttura regionale competente richiesta per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 ai fini dell’approvazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all’articolo 6 ter.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.