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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 87
Norma transitoria. Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 7/2005
1. Dopo l’articolo 8 bis della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:
Art. 8 ter Norma transitoria
1. I piani per la pesca nelle acque interne delle province restano in vigore fino all’approvazione del piano regionale per la pesca nelle acque interne approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, come modificato dalla
legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
(Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della
l.r. 22/2015
. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), nelle parti relative alla pianificazione dei corpi idrici.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.