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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 85
Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 7/2005
1. L’articolo 8 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 8 Piano regionale per la pesca nelle acque interne
1. Tutte le acque interne al territorio della Regione sono soggette a pianificazione.
2. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne indica in particolare:
a) la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici;
b) i criteri per la realizzazione degli istituti previsti dal regolamento;
c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;
d) l'individuazione delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione;
e) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.