Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 74
Tesserino venatorio. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 20/2002
1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
“
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato. Il termine per la riconsegna è stabilito nel calendario venatorio regionale.
”.2. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 20/2002 è aggiunto il seguente:
“
4 bis. Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito con un tesserino digitale su supporto informatizzato, nel rispetto di disposizioni tecniche definite dalla Giunta regionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.