Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 66
Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 3/1994
1. Il comma 2 dell’articolo 63 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
2. Su richiesta del concessionario la struttura regionale competente può autorizzare la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie e viceversa, fermi restando i limiti minimi di superficie previsti per ciascuna tipologia di istituto.
”.2. Il comma 3 dell’articolo 63 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
3. Le distanze di cui all’articolo 20, comma 4 e all’articolo 21, comma 4, non si applicano nel caso
di aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie già costituite all’entrata in vigore della presente legge, o nel caso che queste si dividano in più autorizzazioni. Qualora si proceda al frazionamento di una azienda faunistico-venatoria con variazione del tipo di azienda in agrituristico-venatoria l’onere del rispetto della distanza di almeno 500 metri è a carico dell’azienda agrituristico-venatoria. La Giunta regionale, valutate le specifiche esigenze, può derogare dal rispetto di tale distanza; in tal caso le strutture derivate dovranno comunque prevedere lungo i confini coincidenti una fascia, segnalata, di 100 metri a carico di ciascuna struttura dove l’attività venatoria è vietata.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.