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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 61
Violazioni amministrative – Sanzioni pecuniarie. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994
1. Alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 le parole: “r
egolamenti provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
regolamenti regionali
”.
2. Alla lettera r) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 la parola: “
provinciale
” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
1 bis. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le
disposizioni
Sito esternodella legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) e della
legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.