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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 56
Convenzioni. Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 53 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 53 Convenzioni
1. Gli ATC, al fine di assicurare sul territorio di propria competenza un adeguato livello di vigilanza, possono stipulare con le associazioni di cui all’articolo 51, comma 1, lettera f), apposite convenzioni che devono prevedere:
a) l’indicazione nominativa dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza;
b) l’impegno per l’associazione alla copertura assicurativa degli stessi, che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell’attività svolta;
c) le modalità di verifica della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi;
d) le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività;
e) la durata della convenzione, con la possibilità per l’ATC di recedere dall’accordo in ogni momento e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi.
2. Nella stipula delle convenzioni di cui al comma 1, è garantita a tutte le associazioni richiedenti una quota di partecipazione proporzionale al numero delle guardie disponibili per ogni associazione.
3. Copia delle convenzioni viene inviata alla Regione ai fini del coordinamento delle attività previsto all’articolo 51, comma 4.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.