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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 55
Guardie venatorie volontarie. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 3/1994
1. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 le parole: “dalla Provincia nel cui ambito territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente”.
2. Il comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
3. L’esame di idoneità concerne le materie previste per l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 29, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da sei esperti nelle materie di cui al comma 3, dei quali uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni di protezione ambientale e uno designato dalle associazioni agricole.
”.
4. Il comma 5 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
5. Per la preparazione all’esame di idoneità la Regione può istituire appositi corsi nonché corsi di aggiornamento, aventi ad oggetto le materie di cui al comma 3
.”.
5. Il comma 6 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all’articolo 51, comma 1, lettera f), previo nulla osta della Regione.
”.
6. Il comma 8 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di guardia giurata volontaria.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.