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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 53
Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 3/1994
1. Il comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
3. La costituzione degli allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla struttura regionale competente. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla Regione.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 41 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate il movimento dei capi
.”
3. Al comma 6 dell’articolo 41 della l.r. 3/1994 le parole: “
dalla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla struttura regionale competente
”.
4. Il comma 9 dell’articolo 41 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
9. La struttura regionale competente può autorizzare persone, nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento, all’abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L’abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.