Menù di navigazione

Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 51
Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 3/1994
1. Il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. La Regione autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto conto dei criteri formulati da ISPRA.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 3/1994 le parole: “
alla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 3/1994 le parole: “
e le Province possono
” sono sostituite dalla seguente: “
può
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.