Menù di navigazione

Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 5
Pianificazione faunistico-venatoria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 6 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 6 Disposizioni generali per la pianificazione faunistico venatoria
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.
2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
3. La pianificazione faunistico-venatoria individua i comprensori omogenei di cui all’articolo 6 bis nei quali si realizza la destinazione differenziata del territorio.
4. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica.
5. Nelle percentuali di cui al comma 4, sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre norme, sia vietata l’attività venatoria nonché i territori di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b) e c), le zone di rispetto venatorio previste nel piano faunistico venatorio regionale e di dimensioni superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata di cui all’articolo 25.
6. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non può superare il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.
7. In ogni comprensorio, la parte di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all'articolo 6 bis, comma 2, e non soggetta ad altra destinazione, è destinata alla caccia programmata ed è gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC).
8. I dati relativi all'estensione della superficie agro-silvo-pastorale del territorio regionale sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono aggiornati sulla base dei censimenti generali.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.