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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 48
Procedure specifiche per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE. Sostituzione dell’articolo 37 quater della l.r. 3/1994
1. L’articolo 37 quater della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 37 quater
Procedure specifiche per l’attuazione delle deroghe
di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE
1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga per perseguire le finalità specificate all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 devono essere specificate:
a) le colture danneggiate da ogni singola specie e l’importo dei danni accertati l’anno precedente;
b) la localizzazione dei danni;
c) il periodo di concentrazione dei medesimi;
d) l’esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione e controllo.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.