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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 42
Divieti. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 3/1994
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “
alla competente provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione
”.
2. Alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “
dalla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
3. Alla lettera u) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “
dalle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
4. Alla lettera ff) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “
della provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
della Regione
”.
5. Alla lettera mm) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 le pa
role: “della provincia sentito l’I.N.F.S.” sono sostituite dalle seguenti: “
della Regione sentito l’ISPRA”.
nn) il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. La Giunta regionale, per comprovate
esigenze, può, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.