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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 35
Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 3/1994
1. Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
alla provincia nel cui territorio ricadono
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente può
”.
3. Al comma 5 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”.
4. Il comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
7. Il conduttore o il proprietario che intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico presenta alla
struttura regionale competente richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio o delle eventuali modifiche.
”.
5. Al comma 8 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
il Presidente della Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”.
6. Al comma 9 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
La Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.