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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 34
Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 3/1994
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. La struttura regionale competente, sentiti i comuni interessati, autorizza le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico venatorio, e ne affida la gestione prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero a imprenditori agricoli, singoli o associati, che ne facciano richiesta. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria devono ricadere all’interno dell’azienda stessa.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 le parole: “
La provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La struttura regionale competente
”.
3. Al comma 5 bis dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 le parole: “
La provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La struttura regionale competente
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.