Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 32
Revoca di azienda faunistico-venatoria e di azienda agrituristico-venatoria. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 3/1994
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
1. L’autorizzazione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agrituristico-venatoria è revocata quando non siano rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca della autorizzazione, la struttura regionale competente, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l’attività venatoria.
” Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 3/1994 le parole: “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.