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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 30
Aziende faunistico-venatorie. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 20 Aziende faunistico-venatorie
1. Le aziende faunistico-venatorie sono finalizzate al mantenimento, all’organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, all’incremento della fauna selvatica e all’irradiamento nel territorio circostante. Le aziende faunistico-venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.
2. Le aziende faunistico-venatorie sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie coturnice, lepre, pernice rossa, starna e fagiano.
3. La struttura regionale competente autorizza, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie su richiesta dei soggetti interessati, previa presentazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale.
4. Le aziende faunistico-venatorie non possono essere confinanti e fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.
5. La superficie minima per il rilascio dell’autorizzazione di azienda faunistico-venatoria è di 400 ettari accorpati. Per una migliore perimetrazione delle aziende faunistico-venatorie, è possibile ridurre, fino ad un massimo del 5 per cento, la superficie minima.
6. Le aziende faunistico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti, oltre al nome dell’azienda, la scritta “Azienda faunistico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati”.
7. Nelle aziende faunistico-venatorie l'attività venatoria è consentita ai soli soggetti autorizzati nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo piani di assestamento e di prelievo elaborati dalle aziende stesse e approvati dalla struttura regionale competente. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto della presente legge con l'esclusione del limite dell’esercizio in via esclusiva in una delle forme indicate dall’articolo 28, comma 3.
8. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.
9. Nelle aziende faunistico-venatorie la struttura regionale competente può autorizzare, al di fuori del periodo di caccia, il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
10. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall’azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all’articolo 51.
11. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende faunistico-venatorie.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.